Sezioni Unite – L’accettazione dell’eredità da parte del genitore comporta il definitivo acquisto della qualità di erede in capo al minore

8 Aprile 2025

Abstract

La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.

Il caso

A seguito della morte del debitore, un istituto di credito dà avvio ad un processo esecutivo nei confronti dei figli del debitore, ormai maggiorenni, per il recupero delle rate del mutuo non pagate dal padre. I figli fanno opposizione all’esecuzione, eccependo di aver rinunciato all’eredità paterna entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, e quindi di non dover rispondere dei debiti ereditari.

Il Tribunale di Padova respinge l’opposizione, sostenendo che alla morte del de cuius i ragazzi erano ancora minorenni e la madre, in qualità di loro rappresentante legale, aveva accettato l’eredità paterna in loro nome con beneficio d’inventario, così da precludere loro la rinuncia alla stessa una volta raggiunta la maggiore età.

La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, secondo la quale l’accettazione dell’eredità da parte del genitore attribuisce al figlio, una volta raggiunta la maggiore età, soltanto la possibilità di redigere l’inventario, evitando così la confusione del proprio patrimonio con quello ereditario, e non anche la possibilità di rinunciare all’eredità.

I figli impugnano la sentenza di secondo grado di fronte alla Corte di Cassazione, la quale, rilevando un contrasto interpretativo sul punto, rimette la questione alle Sezioni Unite.

La pronuncia

La questione affrontata dalla Corte è se l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal genitore del minore, senza la successiva redazione dell’inventario, consenta al figlio che abbia raggiunto la maggiore età di rinunciare all’eredità o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel termine di legge per non rispondere dei debiti ereditari con i propri beni.

La Corte rileva, anzitutto, la presenza di due opposti orientamenti in giurisprudenza.

Secondo la prima tesi, se il genitore che accetta l’eredità devoluta al minore non provvede alla redazione dell’inventario, il figlio non diventa erede, ma rimane nella condizione di mero chiamato all’eredità e quindi, raggiunta la maggiore età, ben potrà decidere se accettare l’eredità oppure rinunciarvi. In sostanza, la mancanza dell’inventario impedirebbe al minore di assumere la qualità di erede (Cass. civ., n. 29665/2018; Cass. civ., n. 9648/2000; Cass. civ., n. 4561/1988).

Secondo la tesi opposta, invece, nell’ipotesi considerata il figlio divenuto maggiorenne non può rinunciare all’eredità, risultando essa già accettata in suo nome da parte del genitore, ma può solo predisporre l’inventario, se il genitore non vi ha provveduto, così da mantenere il proprio patrimonio separato da quello ereditario (Cass. civ., n. 15267/2019; Cass. civ., n. 2276/1995; Cass. civ., n. 8034/1993; Cass. civ., n. 8832/1991); se, tuttavia, non vi provvede sarà erede puro e semplice.

Ebbene, le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento. In particolare, l’art. 489 c.c. consente ai minori di compiere l’inventario entro il compimento di un anno dalla maggiore età, qualora questo non sia stato redatto dal genitore che ha accettato l’eredità in loro nome. La norma prevede poi, come conseguenza della mancata predisposizione dell’inventario, non già la perdita della qualità di erede, bensì la mera decadenza dal beneficio della separazione patrimoniale, con la conseguenza che l’erede sarà tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio.

Infatti, in virtù del principio della irrevocabilità dell’accettazione, l’accettazione dell’eredità fatta dal genitore è pur sempre accettazione e comporta l’acquisto della qualità di erede in capo al figlio in via definitiva, senza che questa possa venir meno per la mancata redazione dell’inventario.

La conseguenza è che, se l’eredità è stata accettata dal genitore in nome del figlio, questi non può, al raggiungimento della maggiore età, rinunciarvi, ma può soltanto redigere l’inventario così da beneficiare della separazione patrimoniale.

Per questi motivi le Sezioni Unite respingono il ricorso promosso dai figli del de cuius.

Osservazioni

Dalla sentenza esaminata emergono i seguenti punti rilevanti:

  • l’accettazione dell’eredità devoluta ai minori è fatta dal legale rappresentante (il genitore), su autorizzazione del giudice tutelare, e può essere fatta solo con beneficio di inventario mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente, inserita nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare. In questo modo, si evita di gravare i minori dei debiti contratti dal defunto (cd. eredità dannosa). Resta sempre ferma la possibilità per il genitore di rinunciare all’eredità in nome del figlio – sempre previa autorizzazione del giudice tutelare;
  • l’accettazione beneficiata deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario: ciò si spiega perché, per poter operare la separazione patrimoniale tra i beni dell’erede e i beni ereditati, è necessario che questi ultimi vengano identificati con certezza;
  • se l’inventario non è stato redatto dal genitore, il minore stesso ha un anno di tempo dal raggiungimento della maggiore età per provvedervi. In mancanza, l’effetto non è la perdita della qualità di erede con possibilità di rinunciare all’eredità, bensì soltanto la decadenza dal beneficio d’inventario: in tal caso il figlio si considera erede puro e semplice e sarà chiamato a rispondere dei debiti ereditari anche con i propri beni.

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