Accettazione tacita dell’eredità e creditori dell’erede

5 Marzo 2025

La Corte d’appello di Firenze con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2025 rigetta la domanda dell’attore che, per soddisfarsi sui beni caduti in successione, ha chiesto l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità in nome della sua debitrice. Secondo la Corte, l’accettazione dell’eredità anche per comportamento concludente comporta l’acquisizione definitiva della qualità di erede e impedisce l’accettazione da parte dei creditori.

Il caso

L’attore cita in giudizio la convenuta, sua debitrice, di fronte al Tribunale di Pistoia per chiedere al giudice di essere autorizzato ai sensi dell’art. 524 c.c. ad accettare l’eredità lasciata alla convenuta al fine di soddisfare il suo diritto di credito sui beni ereditari.

In particolare, la debitrice ha ereditato dal padre e dalla madre un immobile, sul quale l’attore ha avviato una procedura esecutiva. Nel corso del pignoramento emerge che la convenuta non ha espressamente accettato né l’eredità del padre né quella della madre, e nel frattempo il diritto di accettare l’eredità paterna si è prescritto, essendo decorsi più di dieci anni dalla morte. Pertanto, l’attorericorre al giudice ai sensi dell’art. 481 c.c. affinché sia fissato un termine entro cui la debitrice dichiari se accettare o meno l’eredità della madre.

Decorso inutilmente detto termine senza che la debitrice abbia fatto alcuna dichiarazione, la stessa aveva perso definitivamente il diritto di accettare l’eredità materna; l’attore, pertanto, si rivolge al Tribunale di Pistoia chiedendo di essere autorizzato ad accettare l’eredità in nome della debitrice fino alla concorrenza del proprio credito.

Il giudizio di primo grado

Il Tribunale di Pistoia accoglie la domanda dell’attore e lo autorizza ad accettare in nome della debitrice l’eredità della madre per soddisfarsi sui beni ereditari.

Tuttavia, l’attore impugna la sentenza di primo grado, chiedendone la parziale riforma, per non aver il giudice autorizzato l’attore ad accettare in nome della debitrice anche l’eredità del padre.

La Corte d’appello

La Corte d’appello di Firenze rigetta l’impugnazione, ritenendo determinante il fatto, emerso nel corso del giudizio di primo grado, dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della debitrice. Questo motivo assorbe la censura fatta dall’attore: poiché vi è stata accettazione implicita, non può esservi autorizzazione dei creditori all’accettazione ex art. 524 c.c. né per l’eredità materna né per quella paterna.

In proposito, la Corte d’appello ricorda una pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui la perdita del diritto di accettare l’eredità,conseguente all’omessa dichiarazione nel termine assegnato ai sensi dell’art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l’accettazione tacita del chiamato, poiché quest’ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede (Cass. sentenza n. 1735 del 16 gennaio 2024). In altri termini, una volta intervenuta l’accettazione dell’eredità, anche tacita, non vi si può successivamente rinunciare e si diventa eredi definitivamente.

Ebbene, secondo la Corte d’appello, poiché la convenuta aveva accettato tacitamente l’eredità, ha acquisito definitivamente la qualità di erede e, pertanto, il suo creditore non può essere autorizzato ad accettare l’eredità in suo nome per soddisfarsi sui beni caduti in successione.

Nel caso di specie, infatti, l’accettazione tacita dell’eredità materna e paterna da parte della debitrice si ricava da diversi elementi, emersi nel corso del giudizio di primo grado ed erroneamente non considerati dal Tribunale. Tra questi, la presentazione delle denunce di successione, le volture catastali, nonché l’uso e la disponibilità dell’immobile da parte della debitrice, circostanze tutte espressione di un comportamento concludente di contenuto univoco tale da integrare l’accettazione tacita dell’eredità.

Per questi motivi la Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado, stabilendo che l’accettazione tacita delle eredità paterna e materna preclude l’accoglimento della domanda formulata dall’attore ex art. 524 c.c..

Osservazioni

Dalla pronuncia sopra esaminata emergono i seguenti principi:

  • se il chiamato all’eredità non accetta o dichiara di rinunciare all’eredità, i suoi creditori possono chiedere al giudice di essere autorizzati ad accettare in nome del debitore, senza che ciò comporti l’acquisizione della qualità di erede in capo al debitore. La possibilità per i creditori di rivolgersi al giudice rappresenta uno strumento per riconoscere loro una tutela in caso di scelte del debitore che li potrebbero danneggiare (come potrebbe essere la rinuncia ad un’eredità a cui il debitore è chiamato), consentendo in tal modo ai creditori di agire in via esecutiva sui beni ereditari fino al soddisfacimento del loro credito;
  • l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato può avvenire anche tacitamente, ossia per comportamenti concludenti: ciò accade quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità (che potrebbe essere l’uso dell’immobile caduto in successione per un periodo di tempo prolungato);
  • l’accettazione tacita preclude l’autorizzazione dei creditori all’accettazione dell’eredità del debitore, la quale presuppone necessariamente che il chiamato all’eredità abbia perso il diritto di accettare o vi abbia rinunciato espressamente.

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