La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2546 pubblicata il 3 febbraio 2025 ha stabilito che con l’accordo di separazione personale i coniugi possono dividere i beni acquistati durante il matrimonio anche in quote diseguali. Si tratta di una pronuncia che valorizza la libertà contrattuale delle parti nella fase successiva alla crisi coniugale.
Il caso
Due coniugi durante il matrimonio acquistano un appartamento a Napoli che entra a far parte della comunione legale dei beni. Sopravvenuta la crisi coniugale, i coniugi decidono di separarsi consensualmente e nell’accordo di separazione prevedono l’attribuzione della proprietà della casa in quote diseguali: il 71% dell’immobile è riconosciuto alla moglie e il 29% al marito. L’accordo di separazione viene omologato dal Tribunale di Napoli.
Successivamente l’ex marito cita in giudizio l’ex moglie, chiedendo al giudice che venga disposta la vendita dell’immobile di Napoli con assegnazione della somma ricavata nella misura del 50% a ciascun coniuge. Nel costituirsi in giudizio l’ex moglie sostiene che l’appartamento era stato diviso per quote diverse, come risulta dall’accordo di separazione, e rivendica per sé il 71% del ricavato della vendita.
Il Tribunale di Napoli dichiara nullo l’accordo di separazione nella parte in cui prevede l’attribuzione della proprietà dell’immobile agli ex coniugi in quote diseguali per violazione dell’art. 210, comma 3, c.c., secondo cui la parità delle quote sui beni che formano la comunione legale è regola inderogabile.
La sentenza di primo grado viene impugnata dalla ex moglie, ma la Corte di appello di Napoli conferma quanto stabilito dal Tribunale. L’ex moglie propone ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado.
La pronuncia
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ribaltando i due precedenti gradi di giudizio. La Corte afferma, anzitutto, che la comunione legale dei beni è un istituto che consiste nell’attribuzione in comproprietà ai coniugi dei beni acquistati dagli stessi durante il matrimonio, ad eccezione dei beni di natura personale. Si tratta di un regime patrimoniale che consente a ciascun coniuge di poter gestire il patrimonio in comune garantendo l’unità familiare: solo in caso di disaccordo è necessaria l’autorizzazione del giudice, che verrà rilasciata se l’atto risulta nell’interesse della famiglia.
Ciò premesso, la Corte ricorda la pronuncia n. 21761 del 2021, con cui le Sezioni Unite hanno affermato che sono valide le clausole degli accordi di separazione che riconoscono in capo ad uno dei coniugi la proprietà anche esclusiva dei beni immobili che facevano parte della comunione legale.
Ne consegue che, sciolta la comunione legale con la separazione personale, rientra nella piena autonomia negoziale dei coniugi disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali estranei agli obblighi riguardanti la prole, per cui le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione, anche prevedendo una ripartizione per quote diseguali del bene acquistato durante il matrimonio, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità.
In altri termini, una volta sciolta la comunione legale, che è un regime patrimoniale che presuppone necessariamente la parità delle quote tra i coniugi, le parti sono libere di costituire sul bene acquistato durante il matrimonio una comunione ordinaria, che è ammessa anche per quote non paritarie.
Osservazioni
Nell’ordinanza sopra esaminata la Corte di Cassazione sostiene che il principio della parità delle quote nella comunione legale vale soltanto finché perdura il regime di comunione.
A seguito della separazione dei coniugi, invece, la comunione legale si scioglie e gli accordi di separazione ben possono derogare alla regola della parità delle quote.
I coniugi, quindi, possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i loro rapporti economici, prevedendo la ripartizione dei beni anche per quote non paritarie: questi accordi, infatti, dal momento che vengono stipulati dopo lo scioglimento del regime patrimoniale, non contrastano con l’inderogabilità della parità delle quote nella comunione legale.